Skip to main content

Atto costitutivo

L’Associazione AIUTILITY APS-ETS, ha per scopo la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, in Italia e all’estero.

L’associazione per il tramite della propria attività di beneficenza persegue obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, e offre opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita principalmente i minori di età, e in particolare infanti e bambini orfani, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale o nazionalità nonché la tutela e promozione dei diritti dell’uomo nel suo rapporto con gli animali, la natura e l’ambiente grazie anche alla prevenzione del randagismo.

Atto Costitutivo

Allegato "A" alla Raccolta n. 979#

Statuto

dell'Associazione di Promozione Sociale

Aiutility Associazione di Promozione Sociale - ETS

Art.1- Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, unaAiutility Associazione di Promozione Sociale - ETS,con sede  legale  nel  Comune  di Milano,  operante  senza  fini  di  lucro (di  seguito l'"Associazione").

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, si avvale,ai sensi dell'art. 35 del CTS in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associatie persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, come elencate dal!' art. 5 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della , e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m)servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

r)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui ali' , e i gruppi di acquisto solidale di cui all' ;

z)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati allaa criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, ai fini dello svolgimento delle Aig (Attività di interesse generale) individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, si propone di:

Erogare gratuitamente denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ed in particolare a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, in Italia e all'estero. per migliorare le loro condizioni di vita principalmente i minori di età e in particolare infanti e bambini orfani, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale o nazionalità nonché la tutela e promozione dei diritti dell'uomo nel suo rapporto con gli animali, la natura e l'ambiente grazie anche alla prevenzione del randagismo. L'Associazione potrà:

  • svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "funding raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali;
  • fare beneficenza in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività di sostegno nei confronti di questi soggetti;
  • promuovere azioni atte a garantire dignità e un'accettabile qualità della vita a soggetti in difficoltà e a salvaguardia della vita umana, anche mediante campagne di prevenzione, seminari, corsi, manifestazioni, convegni e iniziative, incontri, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti al pubblico;
  • collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
  • collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti e APS aventi oggetto analogo al proprio.
  • svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma. Anche organizzata e continuativa e mediate sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e dì terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto di legge.

Art. 3 - Risorse economiche

IIpatrimonio dell'Associazione èalmenopari adeuro 15.000(quindicimila). L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • quote associative deliberate dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell'assemblea ordinaria in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione. Le quote sociali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, dì enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate all'
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. l 17/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia dì terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi per la definitiva approvazione.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'Associazione non potrà disporre, ai sensi dell'art. 35 CTS, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o, infine, collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associa.7ioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione ali'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, nella quale lo stesso dichiari di condividere le finalità dcll'AMociazionc, di accettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di impegnarsi a rispettarne le deliberazioni.

L'ammissione è soggetta a clausola di gradimento del Consiglio Direttivo, da esercitare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 CTS, che delibera sull'accoglimento della domanda valutando, oltre alla regolarità formale della stessa, la coerenza del profilo del richiedente con gli scopi statutari, i valori fondanti e le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda qualora ritenga, con decisione motivata, che l'ammissione del richiedente possa risultare incompatibile con le finalità associative o pregiudizievole per il corretto perseguimento degli scopi istituzionali, per l'autonomia o per l'immagine dell'Associazione.

La deliberazione di rigetto deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 30 giorni. L'aspirante associato non ammesso può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La prima Assemblea utile delibera in via definitiva. In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nuovo associato nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per tre anni, (oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito);
  • per esclusione:
    - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  • godere dell'elettorato attivo e passivo purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Gli associati sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazioneversare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Risorse e Volontari

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1,CTS relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato; l'eventuale Organo di Controllo, se nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamentv costituita in prima convoc=ione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso; delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail,

cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti (il"Revisore deiConti"),monocratico o collegiale, se nominato al ricorrere delle condizioni di legge, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea dei Soci, anche fra i non Soci. Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora sia nominato un collegio di revisori dei conti, dovrà essere composto da tre membri dei quali uno assumerà la funzione di presidente. Le decisioni del collegio dei revisori dei conti saranno assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

L'organo di controllo(Organo di Controllo),monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dal D. Lgs 1 l 7/2017 e sue modifiche e/o integrazioni.

L'Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora sia nominato un Organo di Controllo in forma collegiale, dovrà essere composto da tre membri dei quali uno assumerà la funzione di presidente. Le decisioni dell'Organo di Controllo saranno assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Art. 14 - Trasformazioni, fusioni, scissioni

Ai sensi dell'art. 98 CTS, l'Associazione può essere oggetto di trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'articolo42-bisdel Codice civile.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 del Codice civile Il Consiglio Direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500sexies,2° comma. Si applicano inoltre gli artt. 2499, 2500, 2500bis,2500ter,2° comma, 2500quinquiese 2500nonies,in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni dell'Associazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni Il e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

firmato: Mariacristina CAMPANINI

FIRMATO ANTONIO JACOPO PICCOLO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legge 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

San Giuliano Milanese, lì 22 giugno 2026

Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di Regione Lombardia

Area Sviluppo economico e sociale
Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 8.5/2026/656

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell'ente "AIUTILITY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS" (rep. n. 174526;C.F. 97874290154) nella sezione “b - Associazioni di promozione sociale" di cui all'articolo 46 comma 1 D. Lgs. del 3luglio 2017 n. 117, ai sensi dell’articolo 22 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 D.M. del 15 settembre 2020n. 106 da parte dell'Ufficio RUNTS di Regione Lombardia

Il Direttore del Settore Politiche del Lavoro,Welfare e Pari Opportunità 

Richiamatoil D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. del 3 agosto 2018 n. 105;

Vistol'art. 45 del Codice del Terzo settore, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito "RUNTS", operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Vistoil D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vistoil D.D.G. del 26 ottobre 2021 n. 561, in forza del quale è stato individuato, quale termine a partire dal quale sarà possibile la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, la data del 24 novembre 2021, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106;

Vistala Legge del 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Vistol’art. 5 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale l’Ufficio del RUNTS competente è quello della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale;

Vistal’Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l’esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite, approvata con la D.G.R. n. 2417 del 28/05/2024 e sottoscritta il 17/07/2024, con la quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio delle funzioni regionali confermate, tra le quali è ricompresa la funzione Politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al D.Lgs. 117/2017;

Vistol'art. 14 l.r. del 7 agosto 2023 n. 2, recante le disposizioni per la configurazione dell’Ufficio regionale del RUNTS;

Vistala D.G.R. del 20 novembre 2023 n. 1364, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione dell'art. 14 della l.r. del 7 agosto 2023 n. 2", concernente l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS;

Vistol’art. 22 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, a mezzo del quale le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS;

Vistol’art. 16 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, avente ad oggetto la presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l’intervento del notaio;

Richiamatol’art 34 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, avente ad oggetto la procedura di iscrizione al RUNTS degli Enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS;

Preso attodella domanda di iscrizione alla sezione "b - Associazioni di promozione sociale" ex art. 46 comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, Registro unico nazionale del Terzo settore, presentata in data 09/04/2026 - prot. n. 22334 - fasc. 8.5\2026\656, dal Notaio Dott. Antonio Jacopo Piccolo, per l'ente "AIUTILITY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS" (rep. n. 174526; C.F. 97874290154) - con sede nel Comune di MILANO (MI) - c.a.p. 20135 - VIALE SABOTINO 13;

Richiamatala comunicazione di richiesta di integrazione documentale prot. n. 97137 del 21/05/2026, a mezzo della quale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 si provvedeva alla interruzione del procedimento, assegnando all’ente un termine di 30 giorni per provvedere;

Preso attoche la documentazione pervenuta - prot. n. 109720 del 10/06/2026 - è conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117, per cui si procede con Decreto di iscrizione;

Verificatoche, alla data di iscrizione del presente provvedimento, risulta rispettato il requisito del patrimonio minimo ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo settore, come attestato dal Notaio sopra indicato;

Verificatala sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, per la costituzione dell'ente quale Ente del Terzo settore;

Vistol’art. 16, comma 3 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale: "l’ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda";

Vistol’art. 16, comma 5 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale: "l'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica";

Verificatala regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Richiamatigli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell’Ente;

Vistol’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;Vistolo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Vistoil regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

Consideratoche per la fattispecie del presente provvedimento amministrativo non sono previsti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai sensi de D.Lgs. n. 33/2013 e seguente modifica ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016;

DECRETA

ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 16 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, dell'ente AIUTILITY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS" (rep. n. 174526; C.F. 97874290154) - con sede nel Comune di MILANO (MI) - c.a.p. 20135 - VIALE SABOTINO 13 - alla sezione "b - Associazioni di promozione sociale" art. 46 comma 1 D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117;

Con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, l’ente acquisisce la qualifica di "Ente del Terzo settore" (ETS);

Con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, l'ente acquisisce la personalità giuridica;

Informa chel’ente, in conseguenza della sua iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà tenuto periodicamente agli adempimenti indicati all’art 20 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, nonché a quelli di cui all'art. 48 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;

Considerato chea partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, è stata soppressa, per effetto del combinato disposto dell’articolo 102, comma 2, lettera a) e dell’articolo 104, comma 2 del d.lgs. n.117/2017;

Precisando chesuccessivamente all'iscrizione dell'ente al Registro Unico del Terzo Settore, l’Ufficio RUNTS provvederà a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti conseguenti;

Rileva che, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. e) D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell’art. 48 comma 4 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, qualora l’ente non adempia agli obblighi sopra richiamati, verrà diffidato dall’Ufficio del Registro a provvedervi entro 180 gg, e che ne sarà disposta la cancellazione dal predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine assegnato all’ente, l’inadempimento persista;

Controil presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi, il ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS;

Dispone, ai sensi dell'art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, che del presente atto sia garantita pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi;

Di dare attoche per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

  • è classificato a rischio moderato della tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 del PIAO 2026/2028;
  • rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;rispetta il termine di conclusione del procedimento.

Il Direttore Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)
Responsabile del procedimento: Federico Ottolenghi Responsabile dell’istruttoria: Silvia Drammis